Statuto

(Ex D.P.R n.132/03)

Il nostro Statuto

24 articoli, suddivisi in 5 capitoli o titoli, illustrano i principi e le finalità dell’Accademia, la sua autonomia, gli organi di governo, le strutture di ricerca e l’organizzazione amministrativa e del personale

APPROVATO CON:
Delibera del C.D.A. del 28 Gennaio 2004
Decreto M.I.U.R. n. 42 del 10 Marzo 2004

MODIFICHE:
Comma 1, Art. 14
Delibere del C.D.A. del 29 Maggio e del 17 Ottobre 2007
Decreto M.I.U.R. n. 112 Del 11/06/07
Comma 1, Art. 23
Delibera del C.D.A. del 28 Giugno 2010
Decreto M.I.U.R. n. 41 del 15 Febbraio 2011
Comma 3 - 7, Art. 15; Comma 3, lett. A), Art. 17; Comma 1, Art. 18; Comma 1, Art. 19; Comma 1, Art. 20; Comma 2, lett. B), Art. 21; Comma 6 - 7, Art. 23; Art. 13; Comma, 1 Art. 14; Comma 1, lett. J, Commi 2 - 3 - 6 Art. 15; Commi 1 - 3 Art. 18; Comma 2 lett. B Art. 21; Art. 23.
Delibera del C.D.A. del 17 Giugno 2015
Decreto M.I.U.R. n. 1530 del 30 Luglio 2019
Delibera del C.D.A. del 20 giugno 2019
Decreto M.I.U.R. n. 1530 del 30 Luglio 2019

INTEGRAZIONI:
Comma 5, Art. 16 e Commi 5 e 8, Art. 23
Delibere del C.D.A. del 29 Maggio 2007 e 8 Maggio 2008
Decreto M.U.R. n. 296 del 30 Novembre 2007

Comma 4, Art. 1; Comma 1 Art. 2; Comma 4, Art. 3; Comma 3 Art. 4; Comma 3 Art. 6; Comma 15, Art. 16; Comma 4, Art. 17; Art. 24
Delibera del C.D.A. del 20 Giugno 2019
Decreto M.I.U.R. n. 1530 del 30 Luglio 2019

TITOLO I - Principi e disposizioni generali
Art. 1 - Principi ispiratori e finalità istituzionali
Art. 2 - Libertà didattica e di ricerca
Art. 3 - Libertà e finalità dell'insegnamento
Art. 4 - Accordi di collaborazione
Art. 5 - Finanziamenti
Art. 6 - Principi organizzativi e di amministrazione
Art. 7 - Libertà di riunione e uso degli spazi
Art. 8 - Tutorato e attività didattiche
Art. 9 - Principi di comportamento

TITOLO II - Autonomia statutaria e regolamentare
Art. 10 - Statuto
Art. 11 - Regolamenti

TITOLO III - Organi di Governo
Art. 12 - Principi Generali
Art. 13 - Organi centrali dell'Accademia
Art. 14 - Presidente
Art. 15 - Direttore
Art. 16 - Consiglio di amministrazione
Art. 17 - Consiglio accademico
Art. 18 - Revisori dei conti
Art. 19 - Consulta degli Studenti
Art. 20 - Collegio dei professori
Art. 21 - Nucleo di valutazione

TITOLO IV - Strutture di ricerca e di servizio
Art. 22 - Sistema bibliotecario e museale

TITOLO V - Organizzazione amministrativa e del personale
Art. 23 - Direttore amministrativo

TITOLO VI - Disposizioni finali
Art. 24 - Indennità

Principi e disposizioni generali

Art. 1 Principi ispiratori e finalità istituzionali

  1. L'Accademia di Belle Arti “Brera" di Milano (d'ora in avanti denominata Accademia) è un'istituzione pubblica di alta cultura con proprio ordinamento autonomo ai sensi dell'art. 33, comma 1 e comma 3 della Costituzione della Repubblica italiana. Sulla base del medesimo dettato costituzionale, l'istituzione garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento, ed è dotata di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
  2. In accordo con la sua vocazione originaria volta al “pubblico beneficio delle belle arti", sua finalità primaria è la promozione e l'organizzazione della ricerca nel settore delle arti visive, delle discipline dello spettacolo, della valorizzazione e della conservazione del patrimonio artistico, della comunicazione multimediale e della formazione attraverso le arti. Nel rispetto della sua storia, favorisce l'affermazione di una propria identità legata alla vicenda artistica di Milano, attraverso la conoscenza del suo patrimonio storico/artistico e la collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e private della città.
  3. L'Accademia concorre allo sviluppo della cultura, della produzione e della ricerca artistica libera e avanzata, assicura e coordina lo svolgimento dell'attività didattica in funzione della preparazione culturale e formazione professionale degli studenti.  Garantisce pertanto la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio, adeguando a tali principi il proprio ordinamento, le proprie strutture didattiche e i propri servizi di sostegno e orientamento.
  4. L'Accademia si articola in strutture didattiche e di servizio e strutture per la ricerca e la produzione artistica cui l'istituzione assicura l'autonomia, secondo le norme del presente Statuto nel rispetto dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  5. L'Accademia imposta le proprie attività sui criteri di efficienza, di efficacia, di qualità e di trasparenza, di verifica della coerenza tra programmazione e risultati, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità.

 

Art. 2 Libertà didattica e di ricerca

  1. L'Accademia assicura ai singoli docenti libertà di insegnamento ed autonomia alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione artistica, in osservanza dei doveri accademici. Essa garantisce l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, tradizionali e multimediali, secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.
  2. L'Accademia destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio anche grazie ad apporti esterni, una quota dei finanziamenti allo svolgimento e al potenziamento della ricerca nel campo artistico.
  3. La relativa ripartizione avviene con le modalità definite nel presente Statuto (art.16, comma 6, punto b ; art.17,comma 3, punto f), nel rispetto dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

 

Art. 3 Libertà e finalità dell'insegnamento

  1. L'Accademia provvede a tutti i livelli di formazione superiore intesi alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali nell'ambito dell'arte, previste dagli ordinamenti didattici secondo il regolamento di cui alla lettera h, comma 7, art. 2 della legge 508/99.
  2. L'Accademia garantisce il raggiungimento di questo obiettivo attraverso le sue strutture didattiche e grazie allo sviluppo di apposite attività di servizio, anche in collaborazione con altri enti, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione, secondo le norme regolamentari dei singoli organi e strutture. In particolare l'Accademia assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra ricerca, insegnamento e produzione, e favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento e di sostegno agli studenti.
  3. L'Accademia assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, al fine di favorire la formazione e orientare l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica e al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento delle attività.
  4. L'Accademia può istituire servizi intesi ad agevolare il proprio personale docente e non docente nell'assolvimento delle sue attività istituzionali e assume iniziative tendenti alla sua crescita culturale nel rispetto dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  5. L'Accademia può attivare forme di collaborazione che contemplino prestazioni di studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio. A tal fine può avvalersi anche di associazioni o cooperative studentesche, in analogia con le disposizioni già attivate negli istituti universitari.

 

Art. 4 Accordi di collaborazione

  1. L'Accademia, attraverso i suoi organi istituzionali definiti dal presente Statuto e dai Regolamenti per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e legittima di cooperazione didattica e di produzione artistica e formativa, o di consulenza a favore di soggetti pubblici e privati compatibilmente con i propri fini di ricerca e di insegnamento, può concludere accordi con enti pubblici e privati italiani, comunitari ed internazionali. Tali accordi si possono concretare anche nell'istituzione di consorzi tra le Istituzioni AFAM o interaccademici, nella costituzione di società di servizi e fondazioni, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni dell'Accademia. Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l' Accademia può svolgere prestazioni per conto terzi.
  2. Al fine di sviluppare i rapporti tra l'Accademia ed il territorio è prevista la costituzione di Comitati Tecnico – Scientifici permanenti con la partecipazione di rappresentanze degli Enti territoriali – Regione – Provincia – Comune – nonché di altri enti che partecipano anche economicamente a progetti concordati di ricerca e applicazione nel territorio.
  3. Tutte le attività concernenti gli accordi di collaborazione devono essere attuate in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

 

Art. 5 Finanziamenti

  1. Le fonti di finanziamento dell'Accademia sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie.
  2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite patrimoniali e proventi da alienazioni del patrimonio non riferito alla dotazione e collezioni di beni culturali, archivistici e librari, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. Per le spese di investimento l'Accademia può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

 

Art. 6 Principi organizzativi e di amministrazione

  1. L'Accademia si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative.
  2. L'Accademia garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge e con le modalità definite dalla apposita regolamentazione, compresa la consultazione dei verbali delle sedute degli organi.
  3. L'Accademia, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, si avvale, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di strutture gestionali, tecniche ed amministrative articolate in distinte unità organizzative, responsabili, nel settore di competenza, dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi, misurandone l'efficienza e la rispondenza agli obiettivi assunti con periodici controlli valutativi.
  4. L'Accademia riconosce alle proprie strutture autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le disposizioni del presente Statuto e le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
  5. L'Accademia assicura al proprio interno ampia informazione delle decisioni adottate e della documentazione relativa, a ciò provvedendo con i mezzi più idonei. L'Accademia provvede altresì affinché sia data ampia informazione e conoscenza all'esterno degli aspetti più rilevanti della propria attività e di ogni informazione utile.

 

Art. 7 Libertà di riunione e uso degli spazi

  1. L'Accademia garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali o legati alla vita dell'Accademia medesima, secondo le modalità fissate nei Regolamenti.
  2. L'Accademia favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative di produzione in campo artistico e culturale. L'uso degli spazi per le attività sopra indicate o su richiesta di enti esterni è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nei Regolamenti, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'istituzione.

 

Art. 8 Tutorato e attività didattiche

  1. L'Accademia istituisce un servizio di tutorato. Il tutorato ha come obiettivi: favorire il processo di apprendimento e di studi e orientare gli studenti ad affrontare problemi personali o di gruppo che possono presentarsi nel loro iter formativo.
  2. L'organizzazione del servizio sarà definita da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio accademico con le procedure previste per il Regolamento didattico; in attesa della sua adozione saranno comunque assicurati agli studenti:
    1. L'informazione sistematica sull'ordinamento degli studi
    2. L'orientamento per la scelta dei piani di studio
    3. L'insegnamento delle metodologia di apprendimento
    4. L'addestramento all'uso delle attrezzature, comprese quelle informatiche, messe a disposizione per lo studio
    5. L'attività del Tutor si svolge sia attraverso colloqui individuali che con riunioni di piccoli gruppi con l'obiettivo di proporsi come punto di riferimento per l'attività teorica e laboratoriale.
    6. L'Accademia individua il parametro di un Tutor per i primi 50 iscritti al primo anno, due se il numero degli iscritti al primo anno supera i 50.
    7. Le attività di tutorato sono individuate e realizzate dalle strutture didattiche interne ed approvate dal Consiglio Accademico.

       

Art. 9 Principi di comportamento

  1. I docenti, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Accademia. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di governo.
  2. I singoli componenti della comunità accademica sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti e ad assumere all'interno degli spazi e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'istituzione.

 

Autonomia statutaria e regolamentare

Art. 10 Statuto

  1. Il presente Statuto, che regola l'autonomia dell'Accademia di Brera di Milano, è adottato ai sensi degli articoli 2, comma 4 della legge 508/99 e 14 del DPR 28 febbraio 2003 n.132.
  2. Lo Statuto è emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione conforme al DPR 132/2003 ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'approvazione nei successivi 60 giorni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica. Entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 11 Regolamenti

  1. Il Consiglio di amministrazione delibera, con le modalità di cui al successivo art. 16, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e quello relativo agli uffici e l'organizzazione amministrativa, da emanarsi con decreti del Presidente e da sottoporre all'approvazione del Ministro.
  2. Il Consiglio Accademico delibera, con le modalità di cui al successivo art. 17, il regolamento didattico da emanarsi con decreto del Presidente e da sottoporre all'approvazione del Ministro.

 

Organi di governo

Art. 12 Principi generali

  1. In esecuzione della L. 508/99 e del DPR N.132/03 l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio della collaborazione tra compiti di gestione amministrativa e quelli di gestione didattica.
  2. Gli organi dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

 

Art. 13 Organi dell'Accademia

  1. Sono organi di governo dell'Accademia :
il Presidente
il Direttore dell'Accademia
il Consiglio di amministrazione
il Consiglio accademico
il Collegio dei professori
E'organo propositivo e consultivo dell'Accademia:
la Consulta degli studenti
  1. E' organo di controllo interno:
i Revisori dei conti
  1. E' organo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio:
il Nucleo di valutazione.
  1. Ogni organo deliberante ha l'obbligo di motivare le proprie decisioni.

 

Art. 14 Presidente

  1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a.

Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale.

  1. In particolare il Presidente:

a - convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno;

b - promuove e vigila sulla promozione di iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie e immobiliari dell'Accademia, e intrattiene a tal fine rapporti con gli enti pubblici o soggetti privati presenti sul territorio;

c - assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica saranno sottoposti alla prima riunione successiva utile;

d - vigila sul funzionamento delle fondazioni della cui attività l'Accademia è beneficiaria e promuove le forme di associazionismo e di istituzione di organismi tendenti ad affiancare le attività dell'Accademia ed a promuoverne l'immagine e la sua diffusione a livello nazionale ed internazionale;

e - presenta al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e al Direttore dell'Accademia le relazioni periodiche relative al piano finanziario e ai conseguenti obiettivi raggiunti;

f - cura il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari al fine di determinare forme di sponsorizzazione e di finanziamento alle libere attività artistiche, di ricerca e sperimentazione programmate e promosse dall'Istituto;

g - presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato finanziario dell'Accademia;

  1. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere confermato consecutivamente più di una volta.

 

Art. 15 Direttore

  1. Il Direttore:

a - ha la responsabilità dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e la rappresentanza legale dell'Accademia in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione;

b - convoca e presiede il Consiglio accademico e sovraintende all'esecuzione delle relative delibere;

c - convoca e presiede il Collegio dei professori;

d - vigila sul funzionamento dei servizi didattici, di ricerca, di sperimentazione e produzione dell' Accademia impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi didattici e di ricerca e per la determinazione delle relative responsabilità;

e - dà esecuzione con propri decreti al piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione deliberato dal Consiglio accademico;

f - promuove le iniziative e stipula, in base al piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione, le convenzioni con i terzi relativi alla lettera a, che valorizzino le attività di ricerca e di promozione dell'Accademia;

g - presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Istituzione;

h - assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti,di competenza del Consiglio Accademico, alla cui ratifica provvederà a sottoporli alla prima riunione successiva utile;

i – riceve dalla Consulta degli studenti richieste per l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio accademico;

j - esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, c. 1, del D. Lgs. 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Accademia;

k - convoca i lavori dei comitati scientifici per gli enti territoriali di cui all'art.4 dello Statuto.

  1. Il Direttore è eletto tra i docenti di “prima fascia" anche di altre analoghe istituzioni, che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo e che siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità, stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge 508/99.

Fino all'adozione del predetto regolamento, si avrà riguardo all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

In particolare ed esemplificativamente, saranno valutate le attività professionali specificamente riferite all'istituzione, le pubblicazioni, la partecipazione a concorsi pubblici, la realizzazione di opere d'arte di committenza pubblica, la partecipazione e/o l'organizzazione di attività espositive a livello nazionale e internazionale, la partecipazione in qualità di relatori a convegni, conferenze, seminari di studio, corsi di aggiornamento.

I candidati non debbono aver riportato condanne penali né, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.

La valutazione curriculare degli aspiranti alla direzione sarà oggetto di una commissione eletta dal Collegio dei professori.

  1. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
  2. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
  3. L'elettorato attivo è costituito dai docenti appartenenti sia alla “prima fascia", sia alla “seconda fascia", ex art 20, c.2 del CCNL-AFAM del 16 febbraio 2012 - in servizio presso l'Accademia con incarico a tempo indeterminato o con incarico a tempo determinato almeno annuale.
  4. Considerato l'alto numero di docenti e studenti, il Direttore designa uno o più Vicedirettori scelti tra i professori con incarico a tempo indeterminato, che lo suppliscono nelle rispettive funzioni in caso di impedimento o di assenza. Negli organi accademici i Vicedirettori non hanno diritto di voto se è presente il Direttore. Il Direttore può designare più delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza.

 

Art. 16 Consiglio di amministrazione

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3, e resta in carica tre anni.
  2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a - il Presidente

b - il Direttore

c - un docente dell'Accademia, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico

d - uno studente designato dalla Consulta degli studenti

e - un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro;

  1. I consiglieri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
  2. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo ed esercita anche le mansioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un impiegato da lui designato;
  3. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:

a - delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di amministrazione, finanza a e contabilità, nonché di organizzazione degli uffici;

b - definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art.8, comma 3, lettera a) del DPR 132/03, la programmazione della gestione economica dell' Accademia;

c - approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d - su proposta del Consiglio accademico, definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e - vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;

f - determina, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;

g - delibera l'accettazione di lasciti e donazioni;

h - delibera sui provvedimenti da cui derivino oneri per il bilancio;

  1. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
  2. Salvi i casi in cui occorre una maggioranza qualificata, per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono assunte con votazione palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
  3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede il Direttore dell'Accademia; ove sia assente o impedito anche costui, presiede il consigliere presente più anziano di età.
  4. Per la revisione totale o parziale dello Statuto e per l'adozione e revisione dei regolamenti di organizzazione degli uffici nonché di amministrazione, finanze e contabilità è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e la deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
  5. I componenti non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti contenziosi verso l'Accademia come pure quando si tratti di deliberazioni rispetto alle quali sussista un interesse proprio o di parenti o affini fino al quarto grado.
  6. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.
  7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente cui compete la determinazione della data della riunione nonché la formazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Alla convocazione dovrà provvedersi anche quando ne facciano richiesta il Direttore dell'Accademia ovvero almeno un terzo dei Consiglieri in carica
  8. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sessanta giorni ed in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia disposta per iniziativa del Presidente o a seguito della richiesta di cui al precedente comma 13. Nel caso in cui vi sia la richiesta di cui al precedente comma 13, la seduta dovrà essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta.
  9. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai revisori dei conti almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo in caso di motivata urgenza, in cui l'avviso può essere inviato fino a ventiquattro ore prima della seduta. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata o con lettera raccomandata, ovvero in caso di motivata urgenza, a mezzo telegramma. L'avviso di convocazione sarà corredato dalla eventuale documentazione relativa ai vari argomenti posti all'ordine del giorno.
  10. I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione sono regolati in base all'art. 24 del presente Statuto.
  11. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze senza giustificazione alcuna, decade dal mandato rivestito.

 

Art. 17 Consiglio accademico

  1. Il Consiglio accademico è composto da tredici componenti e dura in carica tre anni.
  2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

a - Dieci docenti di ruolo dell'Accademia con almeno quattro anni di servizio, eletti dal corpo docente al suo interno;

b - due studenti designati dalla consulta degli studenti

I membri elettivi del Consiglio accademico possono essere immediatamente rieletti una sola volta. I membri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

  1. In particolare, il Consiglio accademico:

a - designa la terna di soggetti – in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale – da sottoporre al Ministro per la nomina del Presidente dell'Accademia;

b - elabora e approva, sentiti per quanto di loro competenza il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei professori, le strutture didattiche e la Consulta degli studenti, i piani di sviluppo dell'offerta didattica dell'Accademia ai sensi del regolamento di cui alla lettera g, comma 7, art. 2 della legge 508/99 e ne verifica le fasi di attuazione;

c - definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'Accademia;

d - favorisce lo sviluppo delle attività didattiche, di ricerca e di produzione e ne definisce le linee di intervento provvedendo al coordinamento delle attività e dei servizi didattici dell'Accademia;

e - assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera d)

f - propone l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e alla produzione, provvede alla relativa ripartizione e propone il conferimento di eventuali incarichi speciali;

g - sentite le strutture didattiche interessate o su loro proposta, propone l'organico dei professori, compresi quelli a contratto e, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca, esercitando le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui alla lettera e), comma 7, art. 2 della legge 508/99;

h - delibera la costituzione, la modifica e l'eventuale disattivazione delle Strutture Didattiche;

i - delibera, in conformità ai criteri generali fissati con il regolamento di cui alla lettera h), comma 7, art.2 della legge 508/99 il Regolamento didattico, sentito il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti, e il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti.

  1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, corredato dall'ordine del giorno e dalla eventuale documentazione, almeno quindici giorni prima della seduta a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata o con lettera raccomandata. In caso di urgenza l'avviso può essere inviato anche a mezzo telegramma almeno ventiquattro ore prima della seduta.
  2. Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore dell'Accademia, il consiglio accademico è presieduto dal più anziano nel ruolo dei docenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal docente con minore anzianità di ruolo.
  3. Le deliberazioni del Consiglio accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. La designazione del Presidente dell'Accademia, l'adozione e le variazioni dei Regolamenti richiedono anche la maggioranza dei docenti presenti alla seduta.
  4. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze senza giustificazione alcuna, decade dal mandato.

 

Art. 18 Revisori dei conti

  1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due Revisori dei Conti nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  2. I Revisori dei conti :

a - vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b - espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

c - ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

 

Art. 19 Consulta degli studenti

  1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di undici; fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La Consulta degli studenti può chiedere che nelle riunioni del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione vengano inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da essa segnalati.

In particolare la Consulta degli studenti

a – esprime, ove ne sia richiesta dal Direttore, pareri sulle modalità dello svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;

b - esprime parere obbligatorio sulla determinazione dei contributi scolastici e sulla elargizione di borse di studio e sussidi agli studenti;

c - esprime parere obbligatorio in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio;

d - esprime parere obbligatorio in merito alle norme che disciplinano la collaborazione degli studenti per le attività di cui all'art. 3;

e - ha potere di proposta di iniziative per le attività e i servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.

Qualora la Consulta degli studenti non fornisca entro trenta giorni motivato parere sulle questioni che vengono poste, gli organi competenti possono procedere alle delibere in assenza dei pareri stessi.

  1. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
  2. , Ove necessario, per la finalità di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 132 / 03 il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
  3. Le modalità di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabilite dalla Consulta stessa. In ogni caso, chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze senza giustificazione alcuna, decade dal mandato.

 

Art. 20 Collegio dei professori

  1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l' Accademia, nonché dai professori a contratto con un modulo almeno semestrale. Questi ultimi partecipano a titolo consultivo, non concorrono alla formazione del numero legale, non partecipano all'elezione del Direttore. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto la Consulta degli studenti. Il Collegio dei professori risulta legalmente riunito in presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
  2. Il Collegio dei professori

a - svolge funzioni di consulenza e supporto delle attività del Consiglio accademico, secondo le modalità del presente Statuto.

b - propone al Consiglio accademico l'indirizzo generale per la didattica e la ricerca dell'istituzione, partecipa allo sviluppo delle proposte espositive, di sperimentazione e di ricerca. Elabora e sviluppa il dibattito riguardante l'immagine artistica e culturale esterna dell'istituzione, promuove iniziative di sviluppo delle metodologie formative nel campo delle diverse discipline delle arti. Analizza, avvalendosi di una commissione didattica di  vigilanza costituita da docenti e studenti, secondo criteri disciplinati dal regolamento didattico dell'Accademia, gli esiti della didattica ed il funzionamento del tutorato, e fornisce, attraverso una relazione elaborata dal Direttore, gli elementi utili per la valutazione globale dell'attività svolta.

c - esprime parere obbligatorio sull'istituzione di nuovi dipartimenti e la disattivazione degli stessi.

d - esprime parere obbligatorio sull'attivazione di progetti annuali pluriennali che coinvolgono le attività di più Strutture didattiche. Ove richiesto, esprime pareri sulle proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico scientifico formulata anche da parte dalle strutture scientifiche di riferimento.

 

Art. 21 Nucleo di valutazione

  1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione
  2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi; in particolare:

a - ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e artistica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b - redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell' Accademia sulla base di criteri determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.

c - acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

  1. L' Accademia assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

 

Strutture di ricerca e servizio

Art. 22 Sistema bibliotecario e museale

  1. La Biblioteca centrale dell'Accademia e le costituende Biblioteche dipartimentali che insieme costituiranno un sistema, sono un supporto fondamentale alle attività di didattica e di ricerca. Esse offrono il servizio di consultazione in sede o presso le eventuali sezioni staccate, promuovono l'incremento del patrimonio librario e documentario, provvedono alla gestione e alla catalogazione, sviluppano attività di diffusione dell'informazione bibliografica e di documentazione nei settori afferenti le varie aree di indirizzo.
  2. Le Raccolte Storiche dell'Accademia di Brera costituiscono un patrimonio artistico- documentale inscindibile dall'Istituzione che lo ha prodotto. Fanno parte delle raccolte storiche la Quadreria, la Gipsoteca, il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, la Fototeca, l'archivio Storico, nonché il Fondo Storico della Biblioteca dell'Accademia. Tali raccolte, i cui materiali sono costantemente oggetto di studi, di attività conservative e di promozione, costituiranno in prospettiva i nuclei portanti di un Museo dell'Accademia.
  3. Le modalità gestionali, organizzative e funzionali delle biblioteche e delle raccolte storiche saranno stabilite da appositi regolamenti, che diverranno parte integrante dei regolamenti dell'Accademia.

 

Organizzazione amministrativa e del personale

Art. 23 Direttore amministrativo

  1. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell'Istituzione. (Comma modificato con delibera CDA n. 6 del 28 giugno 2010 e Decreto MIUR n. 41 del 15 febbraio 2011; testo precedentemente in vigore: “Il Direttore amministrativo è nominato secondo le procedure di cui all'art. 13 del DPR n.132/03 ed è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell'Istituzione")
  2. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curandone il buon andamento e l'ordinato svolgimento, e dà esecuzione alle delibere degli organi di gestione.
  3. Nel rispetto delle relazioni previste dalla contrattazione nazionale il Direttore Amministrativo:

a - sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;

b - definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;

c - provvede, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale ATA ;

d - predispone, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;

  1. Al Direttore Amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
  2. In caso di assenza temporanea del Direttore Amministrativo, le relative funzioni vengono svolte, in via suppletiva, dal Direttore dell'ufficio di ragioneria.
  3. Il Direttore Amministrativo esercita le mansioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, assistito per la verbalizzazione da un impiegato da lui designato.

 

Disposizioni finali

Art. 24 Indennità

Il Consiglio d'amministrazione determina la misura delle  indennità  di  funzione  dovute agli organi necessari di cui all'art. 13 del presente statuto, secondo i limiti dei compensi stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del  Miur,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 4 comma 3 del D.P.R n.132/03 e dell'art. 1, c. 342 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

STATUTO

Approvazione Decreto MIUR n. 1530 del 30-07-2019