Statuto
(Ex D.P.R n.132/03)
24 articoli, suddivisi in 5 capitoli o titoli, illustrano i principi e le finalità dell’Accademia, la sua autonomia, gli organi di governo, le strutture di ricerca e l’organizzazione amministrativa e del personale
APPROVATO CON:
Delibera del C.D.A. del 28 Gennaio 2004
Decreto M.I.U.R. n. 42 del 10 Marzo 2004
MODIFICHE:
Comma 1, Art. 14
Delibere del C.D.A. del 29 Maggio e del 17 Ottobre 2007
Decreto M.I.U.R. n. 112 Del 11/06/07
Comma 1, Art. 23
Delibera del C.D.A. del 28 Giugno 2010
Decreto M.I.U.R. n. 41 del 15 Febbraio 2011
Comma 3 - 7, Art. 15; Comma 3, lett. A), Art. 17; Comma 1, Art. 18; Comma 1, Art. 19; Comma 1, Art. 20; Comma 2, lett. B), Art. 21; Comma 6 - 7, Art. 23; Art. 13; Comma, 1 Art. 14; Comma 1, lett. J, Commi 2 - 3 - 6 Art. 15; Commi 1 - 3 Art. 18; Comma 2 lett. B Art. 21; Art. 23.
Delibera del C.D.A. del 17 Giugno 2015
Decreto M.I.U.R. n. 1530 del 30 Luglio 2019
Delibera del C.D.A. del 20 giugno 2019
Decreto M.I.U.R. n. 1530 del 30 Luglio 2019
INTEGRAZIONI:
Comma 5, Art. 16 e Commi 5 e 8, Art. 23
Delibere del C.D.A. del 29 Maggio 2007 e 8 Maggio 2008
Decreto M.U.R. n. 296 del 30 Novembre 2007
Comma 4, Art. 1; Comma 1 Art. 2; Comma 4, Art. 3; Comma 3 Art. 4; Comma 3 Art. 6; Comma 15, Art. 16; Comma 4, Art. 17; Art. 24
Delibera del C.D.A. del 20 Giugno 2019
Decreto M.I.U.R. n. 1530 del 30 Luglio 2019
TITOLO I - Principi e disposizioni generali
Art. 1 - Principi ispiratori e finalità istituzionali
Art. 2 - Libertà didattica e di ricerca
Art. 3 - Libertà e finalità dell'insegnamento
Art. 4 - Accordi di collaborazione
Art. 5 - Finanziamenti
Art. 6 - Principi organizzativi e di amministrazione
Art. 7 - Libertà di riunione e uso degli spazi
Art. 8 - Tutorato e attività didattiche
Art. 9 - Principi di comportamento
TITOLO II - Autonomia statutaria e regolamentare
Art. 10 - Statuto
Art. 11 - Regolamenti
TITOLO III - Organi di Governo
Art. 12 - Principi Generali
Art. 13 - Organi centrali dell'Accademia
Art. 14 - Presidente
Art. 15 - Direttore
Art. 16 - Consiglio di amministrazione
Art. 17 - Consiglio accademico
Art. 18 - Revisori dei conti
Art. 19 - Consulta degli Studenti
Art. 20 - Collegio dei professori
Art. 21 - Nucleo di valutazione
TITOLO IV - Strutture di ricerca e di servizio
Art. 22 - Sistema bibliotecario e museale
TITOLO V - Organizzazione amministrativa e del personale
Art. 23 - Direttore amministrativo
TITOLO VI - Disposizioni finali
Art. 24 - Indennità
Art. 1 Principi ispiratori e finalità istituzionali
Art. 2 Libertà didattica e di ricerca
Art. 3 Libertà e finalità dell'insegnamento
Art. 4 Accordi di collaborazione
Art. 5 Finanziamenti
Art. 6 Principi organizzativi e di amministrazione
Art. 7 Libertà di riunione e uso degli spazi
Art. 8 Tutorato e attività didattiche
Art. 9 Principi di comportamento
Art. 10 Statuto
Art. 11 Regolamenti
Art. 12 Principi generali
Art. 13 Organi dell'Accademia
il Presidente
il Direttore dell'Accademia
il Consiglio di amministrazione
il Consiglio accademico
il Collegio dei professori
E'organo propositivo e consultivo dell'Accademia:
la Consulta degli studenti
i Revisori dei conti
il Nucleo di valutazione.
Art. 14 Presidente
Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale.
a - convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno;
b - promuove e vigila sulla promozione di iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie e immobiliari dell'Accademia, e intrattiene a tal fine rapporti con gli enti pubblici o soggetti privati presenti sul territorio;
c - assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica saranno sottoposti alla prima riunione successiva utile;
d - vigila sul funzionamento delle fondazioni della cui attività l'Accademia è beneficiaria e promuove le forme di associazionismo e di istituzione di organismi tendenti ad affiancare le attività dell'Accademia ed a promuoverne l'immagine e la sua diffusione a livello nazionale ed internazionale;
e - presenta al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e al Direttore dell'Accademia le relazioni periodiche relative al piano finanziario e ai conseguenti obiettivi raggiunti;
f - cura il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari al fine di determinare forme di sponsorizzazione e di finanziamento alle libere attività artistiche, di ricerca e sperimentazione programmate e promosse dall'Istituto;
g - presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato finanziario dell'Accademia;
Art. 15 Direttore
a - ha la responsabilità dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e la rappresentanza legale dell'Accademia in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione;
b - convoca e presiede il Consiglio accademico e sovraintende all'esecuzione delle relative delibere;
c - convoca e presiede il Collegio dei professori;
d - vigila sul funzionamento dei servizi didattici, di ricerca, di sperimentazione e produzione dell' Accademia impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi didattici e di ricerca e per la determinazione delle relative responsabilità;
e - dà esecuzione con propri decreti al piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione deliberato dal Consiglio accademico;
f - promuove le iniziative e stipula, in base al piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione, le convenzioni con i terzi relativi alla lettera a, che valorizzino le attività di ricerca e di promozione dell'Accademia;
g - presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Istituzione;
h - assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti,di competenza del Consiglio Accademico, alla cui ratifica provvederà a sottoporli alla prima riunione successiva utile;
i – riceve dalla Consulta degli studenti richieste per l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio accademico;
j - esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, c. 1, del D. Lgs. 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Accademia;
k - convoca i lavori dei comitati scientifici per gli enti territoriali di cui all'art.4 dello Statuto.
Fino all'adozione del predetto regolamento, si avrà riguardo all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
In particolare ed esemplificativamente, saranno valutate le attività professionali specificamente riferite all'istituzione, le pubblicazioni, la partecipazione a concorsi pubblici, la realizzazione di opere d'arte di committenza pubblica, la partecipazione e/o l'organizzazione di attività espositive a livello nazionale e internazionale, la partecipazione in qualità di relatori a convegni, conferenze, seminari di studio, corsi di aggiornamento.
I candidati non debbono aver riportato condanne penali né, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.
La valutazione curriculare degli aspiranti alla direzione sarà oggetto di una commissione eletta dal Collegio dei professori.
Art. 16 Consiglio di amministrazione
a - il Presidente
b - il Direttore
c - un docente dell'Accademia, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico
d - uno studente designato dalla Consulta degli studenti
e - un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro;
a - delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di amministrazione, finanza a e contabilità, nonché di organizzazione degli uffici;
b - definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art.8, comma 3, lettera a) del DPR 132/03, la programmazione della gestione economica dell' Accademia;
c - approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d - su proposta del Consiglio accademico, definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e - vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
f - determina, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
g - delibera l'accettazione di lasciti e donazioni;
h - delibera sui provvedimenti da cui derivino oneri per il bilancio;
Art. 17 Consiglio accademico
a - Dieci docenti di ruolo dell'Accademia con almeno quattro anni di servizio, eletti dal corpo docente al suo interno;
b - due studenti designati dalla consulta degli studenti
I membri elettivi del Consiglio accademico possono essere immediatamente rieletti una sola volta. I membri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
a - designa la terna di soggetti – in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale – da sottoporre al Ministro per la nomina del Presidente dell'Accademia;
b - elabora e approva, sentiti per quanto di loro competenza il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei professori, le strutture didattiche e la Consulta degli studenti, i piani di sviluppo dell'offerta didattica dell'Accademia ai sensi del regolamento di cui alla lettera g, comma 7, art. 2 della legge 508/99 e ne verifica le fasi di attuazione;
c - definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'Accademia;
d - favorisce lo sviluppo delle attività didattiche, di ricerca e di produzione e ne definisce le linee di intervento provvedendo al coordinamento delle attività e dei servizi didattici dell'Accademia;
e - assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera d)
f - propone l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e alla produzione, provvede alla relativa ripartizione e propone il conferimento di eventuali incarichi speciali;
g - sentite le strutture didattiche interessate o su loro proposta, propone l'organico dei professori, compresi quelli a contratto e, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca, esercitando le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui alla lettera e), comma 7, art. 2 della legge 508/99;
h - delibera la costituzione, la modifica e l'eventuale disattivazione delle Strutture Didattiche;
i - delibera, in conformità ai criteri generali fissati con il regolamento di cui alla lettera h), comma 7, art.2 della legge 508/99 il Regolamento didattico, sentito il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti, e il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti.
Art. 18 Revisori dei conti
a - vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b - espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
c - ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
Art. 19 Consulta degli studenti
In particolare la Consulta degli studenti
a – esprime, ove ne sia richiesta dal Direttore, pareri sulle modalità dello svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;
b - esprime parere obbligatorio sulla determinazione dei contributi scolastici e sulla elargizione di borse di studio e sussidi agli studenti;
c - esprime parere obbligatorio in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio;
d - esprime parere obbligatorio in merito alle norme che disciplinano la collaborazione degli studenti per le attività di cui all'art. 3;
e - ha potere di proposta di iniziative per le attività e i servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.
Qualora la Consulta degli studenti non fornisca entro trenta giorni motivato parere sulle questioni che vengono poste, gli organi competenti possono procedere alle delibere in assenza dei pareri stessi.
Art. 20 Collegio dei professori
a - svolge funzioni di consulenza e supporto delle attività del Consiglio accademico, secondo le modalità del presente Statuto.
b - propone al Consiglio accademico l'indirizzo generale per la didattica e la ricerca dell'istituzione, partecipa allo sviluppo delle proposte espositive, di sperimentazione e di ricerca. Elabora e sviluppa il dibattito riguardante l'immagine artistica e culturale esterna dell'istituzione, promuove iniziative di sviluppo delle metodologie formative nel campo delle diverse discipline delle arti. Analizza, avvalendosi di una commissione didattica di vigilanza costituita da docenti e studenti, secondo criteri disciplinati dal regolamento didattico dell'Accademia, gli esiti della didattica ed il funzionamento del tutorato, e fornisce, attraverso una relazione elaborata dal Direttore, gli elementi utili per la valutazione globale dell'attività svolta.
c - esprime parere obbligatorio sull'istituzione di nuovi dipartimenti e la disattivazione degli stessi.
d - esprime parere obbligatorio sull'attivazione di progetti annuali pluriennali che coinvolgono le attività di più Strutture didattiche. Ove richiesto, esprime pareri sulle proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico scientifico formulata anche da parte dalle strutture scientifiche di riferimento.
Art. 21 Nucleo di valutazione
a - ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e artistica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b - redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell' Accademia sulla base di criteri determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
c - acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
Art. 22 Sistema bibliotecario e museale
Art. 23 Direttore amministrativo
a - sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
b - definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
c - provvede, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale ATA ;
d - predispone, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
Art. 24 Indennità
Il Consiglio d'amministrazione determina la misura delle indennità di funzione dovute agli organi necessari di cui all'art. 13 del presente statuto, secondo i limiti dei compensi stabiliti con decreto del Ministro del Miur, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 4 comma 3 del D.P.R n.132/03 e dell'art. 1, c. 342 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Approvazione Decreto MIUR n. 1530 del 30-07-2019